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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 36 del 22 febbraio 2005

Art. 4
Iter formativo
1. Il titolo viene rilasciato da enti di formazione pubblici, regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al termine di un iter formativo, di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore di pratica in strutture che operino nell'ambito della medicina convenzionale e non, della durata di tre anni.
2. L'individuazione dei requisiti di accesso ai percorsi per naturopata e l'eventuale riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata dei percorsi si effettua in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e successivi provvedimenti di attuazione in merito a figure professionali, qualifica e standard formativi.
3. Il percorso formativo si articola in un corso base propedeutico di 400 ore e approfondimenti specialistici in indirizzi individuati con delibera della Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 5.

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