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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

Art. 15
Principio di sussidiarietà
1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Sito esterno e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.

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