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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o provinciali ed un rappresentante degli Enti locali, designati rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 20 della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche.

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