LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005
Art. 16
Centri di servizio per il volontariato
1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 , in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.
2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni territorio provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.
3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.
4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.
5. I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.
6. Le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.
7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri.
8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione istituiti dagli Enti locali.