Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 2
Registri delle organizzazioni di volontariato
1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 Sito esterno e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

Espandi Indice