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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 20
Conferenza regionale del volontariato
1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto e verifica sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale od in quelli provinciali ed è indetta, di norma, almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione.
2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno), gli enti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 Sito esterno (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei Centri di servizio sulle attività svolte.
4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della rotazione.

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