Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 15
Principio di sussidiarietà
1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Sito esterno e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.

Espandi Indice