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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Art. 2

(già sostituito da art. 5 L.R. 30 giugno 2014 n. 8, poi aggiunto comma 4 bis. da art. 37 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'organizzazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).

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