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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Art. 20

(sostituito comma 1 da art. 21 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) , abrogato comma 4 da art. 47 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Conferenza regionale del volontariato
1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre anni.
2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno), gli enti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 Sito esterno (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei Centri di servizio sulle attività svolte.
4. abrogato.

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