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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Art. 25
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione della fase transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo quanto previsto all'articolo 2.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite dalla Regione.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008. E' fatta salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata del mandato del Comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997.

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