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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Art. 4

(modificato comma 1, sostituiti commi 2 e 4, aggiunto comma 4 bis. da art. 7 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.
4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.

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