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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Art. 9

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Contributi
1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nel registro previsto dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

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