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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1)(13)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 61 dell' 1 aprile 2005

Art. 56
Emanazione dei Regolamenti
1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4, lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti.
2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico del Regolamento.
3. La legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.
4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

Note del Redattore:

Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell'art. 123 della Costituzione Sito esterno.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 ottobre 2004 e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004. L'art. 45, comma 2, terzo periodo così recitava: "La carica di assessore è incompaibile con quella di Consigliere regionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 2, comma 1, lettera f), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 13, comma 1, lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 15, comma 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 17 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 19 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 24, comma 4, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 26, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 28, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 49, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 62, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 2006, n. 1 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato in cancelleria il 1° giugno 2005, in riferimento agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

Il presente comma risulta sostituito come segue: "2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale". Tale modifica è stata approvata, ai sensi dell'art. 123 Cost., in prima lettura e a maggioranza assoluta dei componenti, dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del 5 febbraio 2009 (Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna ' Riduzione del numero dei componenti l'Assemblea legislativa'), e in seguito, in seconda lettura e a maggioranza assoluta dei componenti, dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 90 del 22 aprile 2009, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della precedente deliberazione n. 84/2009.

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