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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1) (13)

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - I principi
Espandere area tit2 TITOLO II - Persone, collettività e partecipazione
Chiudere area tit3 TITOLO III - Autonomie locali
Art. 23 - Consiglio delle Autonomie
Art. 24 - Integrazione tra livelli di governo
Art. 25 - Rapporti interregionali
Art. 26 - Rapporti con gli Enti locali
Espandere area tit4 TITOLO IV - La Regione, Organi di governo
Espandere area tit5 TITOLO V - La formazione delle leggi e dei regolamenti
Espandere area tit6 TITOLO VI - Il sistema amministrativo regionale
Espandere area tit7 TITOLO VII - Finanza, bilancio, demanio
Espandere area tit8 TITOLO VIII - Garanzie e controlli
Espandere area tit9 TITOLO IX - La revisione dello Statuto
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
I principi
Art. 1
Elementi costitutivi della Regione
1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione Europea e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità regionale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunità locali, le istituzioni e i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini.
3. Il capoluogo della Regione è la città metropolitana di Bologna.
4. Gli Organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.
Art. 2
Obiettivi
1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale;
b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;
c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio;
d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo;
e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;
f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti; (3)
g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.
Art. 3
Politiche ambientali
1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle generazioni future, promuove:
a) la qualità ambientale, la tutela delle specie e della biodiversità, degli habitat, delle risorse naturali; la cura del patrimonio culturale e paesaggistico;
b) la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo;
c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive europee;
d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili;
e) la sicurezza e l'educazione alimentare;
f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo;
g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attività umana sull'ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo alla capacità di carico dell'ambiente;
h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e disincentivi.
Art. 4
Politiche del lavoro
1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per:
a) tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro libertà di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale;
b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli articoli 36 e 37 della Costituzione;
c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;
d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale.
Art. 5
Politiche economiche
1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell' articolo 41 della Costituzione Sito esterno. A tal fine valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per:
a) tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell'impresa elementi essenziali per lo sviluppo complessivo della società;
b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell' articolo 45 della Costituzione Sito esterno, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;
c) favorire l'accesso, la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale;
d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico.
Art. 6
Politiche sociali
1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per:
a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;
b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;
c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause;
d) la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole private paritarie e degli Enti locali, la promozione della conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita;
e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute delle persone;
g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici.
Art. 7
Promozione dell'associazionismo
1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:
a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione;
b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo;
c) tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti.
Art. 8
Le Autonomie locali
1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un coordinato sistema delle Autonomie locali.
2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia il concorso all'attività legislativa, amministrativa e di programmazione, propria della Regione, da parte delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni, anche in forma associata, con particolare riferimento alle Comunità montane.
Art. 9
Le formazioni sociali
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, riconosce e valorizza:
a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali;
b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.
Art. 10
Sviluppo dei territori
1. La Regione:
a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale;
b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici locali, esercitando e/o assicurando il ruolo pubblico di programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalità sociale della loro missione e l'interesse generale nella loro gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti e dell'intera comunità regionale.
Art. 11
Ordinamento europeo e internazionale
1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.
Art. 12
Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario
1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie;
b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;
c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;
d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo;
e) determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.
Art. 13
Attività di rilievo internazionale della Regione
1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge; (4)
b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle peculiarità delle implicazioni di carattere economico e sociale che ne conseguono.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.
3. Per gli accordi internazionali, così come per i rapporti interregionali internazionali, la legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea alla formazione delle intese.
TITOLO II
Persone, collettività e partecipazione
Art. 14
Trasparenza e informazione
1. L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.
2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata:
a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;
b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;
c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati;
d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;
e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.
3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 15
Diritti di partecipazione
1. La Regione, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare. (5)
2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione.
3 Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.
4 Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente titolo.
Art. 16
Petizioni
1. Chiunque può rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.
2. Province, Comuni ed altri Enti Locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.
Art. 17 (6)
Istruttoria pubblica
1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.
4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.
Art. 18
Iniziativa legislativa popolare
1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare.
2. Sono promotori del progetto di legge popolare:
a) almeno cinquemila elettori;
b) ciascun Consiglio provinciale;
c) uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.
3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le modalità di presentazione del progetto di legge popolare. La Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonché richiedere dati ed informazioni.
4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa.
5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.
6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.
Art. 19 (7)
Assemblea legislativa e modalità di consultazione
1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.
2. L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale.
3. L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento dell'Assemblea.
4. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione, decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.
Art. 20
Referendum abrogativo
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, è indetto quando lo richiedano almeno:
a) quarantamila elettori della Regione;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione;
c) due Consigli provinciali.
2. Il referendum abrogativo non può essere proposto per:
a) lo Statuto;
b) i regolamenti interni degli Organi regionali;
c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria;
d) le leggi tributarie e di bilancio;
e) le leggi elettorali;
f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie;
g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane;
h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.
3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.
4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, riformula i quesiti referendari.
5. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo, che è espresso dalla Consulta di garanzia statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i criteri di omogeneità e univocità del quesito.
Art. 21
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione, è indetto se richiesto almeno da:
a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
c) quattro Consigli provinciali.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilità del quesito secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.
3. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e svolgimento del referendum consultivo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. Disciplina inoltre i rapporti tra referendum consultivo e referendum abrogativo.
4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell' articolo 133 della Costituzione Sito esterno. Le altre forme di referendum riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell' articolo 132 della Costituzione Sito esterno.
Art. 22
Referendum confermativo statutario
1. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento del referendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni, secondo quanto previsto dall' articolo 123 della Costituzione Sito esterno.
2. È sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si tratti di modifiche relative a più argomenti, il referendum è articolato in più quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a formulare i relativi quesiti.
TITOLO III
Autonomie locali
Art. 23
Consiglio delle Autonomie
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:
a) lo Statuto e le relative modificazioni;
b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.
4. L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.
7. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 134 della Costituzione Sito esterno.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali.
9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;
b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;
c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 24
Integrazione tra livelli di governo
1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.
3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Assicura altresì il concorso e la partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli Enti locali di quanto previsto dall' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, definendo finalità e durata dell'affidamento, oltre che forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina le modalità di verifica dell'esercizio delle funzioni e di utilizzazione delle risorse assegnate. (8)
Art. 25
Rapporti interregionali
1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall' articolo 117 della Costituzione Sito esterno.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1.
Art. 26
Rapporti con gli Enti locali
1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni e le Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la Città metropolitana di Bologna e le Province.
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:
a) esercita, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;
b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle Province.
3. L'Assemblea legislativa, in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Città metropolitana, nonché alla individuazione delle sue funzioni. (9)
TITOLO IV
La Regione, Organi di governo
Capo I
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
Art. 27
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; è organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale.
2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.
3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.
4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
6. I componenti della Giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa Assemblea, hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.
7. Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.
8. La prima seduta della nuova Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta è presieduta dal Consigliere più anziano d'età, fino alla nomina del nuovo Presidente.
9. L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
10. La durata in carica dell'Assemblea è stabilita con legge della Repubblica.
Art. 28
Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.
2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche. (10)
3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'articolo 46.
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:
a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell' articolo 121 della Costituzione Sito esterno;
c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;
d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;
e) esprimere i pareri previsti dall' articolo 133 della Costituzione Sito esterno;
f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;
g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;
h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione Sito esterno;
i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);
j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all' articolo 117 della Costituzione Sito esterno;
k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;
l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;
m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;
o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.
5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti.
6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione.
7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni.
Art. 29
Elezione dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.
2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale.
Art. 30
Prerogative dei Consiglieri
1. Le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno.
2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in conformità e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 31
Principi del Regolamento interno
1. Il Regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento sono:
a) l'autonomia e la rappresentatività dell'Assemblea, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;
b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore è nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'Assemblea e il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;
c) la Giunta regionale, oltre alle facoltà che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;
d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'Assemblea;
e) la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza, sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;
f) la tutela dei diritti delle opposizioni;
g) la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;
h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni;
i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e verifica della relativa attuazione;
j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati;
k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.
Art. 32

(aggiunto comma 3 bis da art. 1 L.R. 7 novembre 2022, n. 18)

Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale
1. L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta regionale.
3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente.
3 bis. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.
Art. 33
L'Ufficio di Presidenza
1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.
3. All'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
Art. 34
Il Presidente dell'Assemblea legislativa
1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
Art. 35
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari.
4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
Art. 36
I Gruppi assembleari
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico Gruppo misto.
4. I Gruppi, per le proprie attività e quelle dei singoli Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento dell'Assemblea.
Art. 37
Convocazione dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa è convocata dal suo Presidente. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti dell'Assemblea.
3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.
Art. 38
Le Commissioni assembleari
1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
2. È istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. La Presidenza è attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal Regolamento.
3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun Gruppo.
4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.
5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.
7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza.
8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti.
9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale.
10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti ogni volta che viene richiesto.
12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
13. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere a tutti gli uffici della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia opposto il segreto d'ufficio.
14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.
Art. 39
Le Udienze Conoscitive
1. Le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.
2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni indicono Udienze Conoscitive.
3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente o dell'Assemblea legislativa.
Art. 40
Le Commissioni assembleari speciali
1. L'Assemblea legislativa può istituire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale.
2. L'Assemblea, inoltre, può istituire Commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.
Art. 41
Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini
1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.
Capo II
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
Art. 42
Elezione del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea legislativa regionale.
Art. 43

(sostituita lettera b) comma 1 da art. 2 L.R. 7 novembre 2022, n. 18)

Il Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;
c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli assessori;
d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile;
e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne dà comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento;
g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto;
h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2.
Art. 44
Insediamento
1. Il Presidente della Giunta regionale assume le proprie funzioni all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data.
2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.
Art. 45
La Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale.
2. Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dieci. Gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. (2)
3. Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al Sottosegretario alla Presidenza sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali.
Art. 46
Funzioni della Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.
2. Compete in particolare alla Giunta:
a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;
d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
f) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'Assemblea;
g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;
i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;
j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.
3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.
4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi, all'Assemblea le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di Conferenza unificata.
5. La Giunta ha la facoltà di proporre disegni di legge all'Assemblea. Ha anche la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.
Art. 47
Voto contrario dell'Assemblea legislativa
1. Il voto contrario dell'Assemblea legislativa su una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del Presidente.
2. Le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.
Art. 48
Prorogatio
1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.
TITOLO V
La formazione delle leggi e dei regolamenti
Art. 49
Competenze legislative e regolamentari
1. La disciplina delle materie di competenza della Regione è stabilita con legge. La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. L'Assemblea è responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.
2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale. (11)
3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli Enti locali si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti degli Enti locali.
4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta può adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.
Art. 50
Iniziativa legislativa
1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dallo Statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa legislativa secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante un progetto redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione assembleare, sulla base del contenuto prevalente.
3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da Consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalità e tempi per la pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare.
6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.
Art. 51
Procedimento legislativo
1. Il progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, può demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione, non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione prevista dal comma 1.
3. La procedura di cui al comma 1 è sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e consuntivi.
4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'Assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.
5. Il Regolamento può prevedere forme di semplificazione della procedura legislativa, per i progetti di cui è dichiarata l'urgenza.
Art. 52
Promulgazione delle leggi
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione è la seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".
2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Art. 53
Impatto delle leggi e redazione dei testi
1. Le leggi e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.
2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.
Art. 54
Testi Unici
1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:
a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;
b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;
c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;
d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all' articolo 117 della Costituzione Sito esterno, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;
e) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedimentali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento.
2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.
3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.
4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.
Art. 55
Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi
1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 56
Emanazione dei Regolamenti
1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4, lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti.
2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico del Regolamento.
3. La legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.
4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.
TITOLO VI
Il sistema amministrativo regionale
Capo I
Rapporti istituzionali
Art. 57
Rapporti con Università e Scuola
1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle Università e delle Istituzioni scolastiche.
2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche.
Art. 58
Camere di Commercio e professioni
1. La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico.
2. La Regione favorisce la qualificazione delle attività professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni delle professioni.
Art. 59
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
1. E' istituito, presso l'Assemblea legislativa, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale.
2. La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone, altresì, la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e ambientali.
Capo II
Amministrazione regionale
Art. 60
Principi dell'attività amministrativa regionale
1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure.
2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, esercita le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi regionali sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli Enti locali.
3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria dotazione di personale e prevede procedure per la verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati.
4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale stabilisce le garanzie procedimentali per l'Ente locale interessato, secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la cui attuazione è demandata agli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia degli stessi.
Art. 61
Procedimento amministrativo
1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresì, ai principi della funzionalità dell'azione amministrativa, della responsabilità e della correttezza. La Regione favorisce l'utilizzo di strumenti informatici.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati.
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.
5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari.
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 62
Principi dell'organizzazione regionale
1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.
2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui istituzione e disciplina è dettata con i regolamenti relativi all'organizzazione e al personale.
3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge. (12)
4. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di adeguate strutture organizzative.
Art. 63
Incarichi speciali
1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti a:
a) Gabinetto e Segreterie particolari degli organi della Regione;
b) articolazioni, organi e strutture dell'Assemblea previsti dallo Statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.
Art. 64
Enti, aziende, società e associazioni
1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.
3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.
4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.
TITOLO VII
Finanza, bilancio, demanio
Art. 65
Demanio e patrimonio
1. La Regione ha proprio demanio e patrimonio che, in ossequio alle finalità pubbliche, gestisce secondo criteri di economicità e di valorizzazione a fini di interesse generale nel rispetto delle leggi di tutela dei beni storici ed ambientali.
Art. 66
Autonomia finanziaria
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.
Art. 67
Competenze tributarie regionali
1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne disciplina gli elementi costitutivi ed attuativi, in coordinamento con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e delle norme comunitarie.
2. La Regione può affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi e criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti previste dal presente Statuto.
3. Con legge la Regione recepisce e dà attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente, con particolare riferimento ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa irretroattività.
Art. 68
Autonomia contabile e gestione finanziaria
1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.
2. L'Assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione entro l'anno del bilancio di previsione.
3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre.
4. L'Assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della programmazione regionale.
5. L'Assemblea può introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento contabile regionale.
6. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri generali di efficacia, efficienza e razionalità.
8. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.
TITOLO VIII
Garanzie e controlli
Art. 69

(abrogata lettera a) comma 1 da art. 3 L.R. 7 novembre 2022, n. 18)

Consulta di garanzia statutaria
1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:
a) abrogata
b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;
d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;
e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.
2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.
3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea.
4. L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamentare nazionale o europeo.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.
Art. 70
Difensore civico
1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa.
2. Esso è posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione.
3. Il Difensore civico è nominato dall'Assemblea legislativa. La legge regionale determina modalità di nomina che garantiscano l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.
4. Il Difensore civico può segnalare alle Commissioni assembleari competenti situazioni di difficoltà e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi sulle proposte avanzate entro trenta giorni.
5. La legge determina, altresì, compiti, requisiti e modalità d'intervento del Difensore civico.
Art. 71
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.
2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.
Art. 72
Controllo di gestione e Corte dei Conti
1. L'attività amministrativa è soggetta al controllo di gestione.
2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonchè pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.
4. La sezione di controllo della Corte dei Conti può essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie locali.
TITOLO IX
La revisione dello Statuto
Art. 73
Norme transitorie e finali
1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso.
2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica ove possibile il Regolamento interno vigente.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 45, comma 2, ultimo periodo, si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui viene approvato lo Statuto.
4. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
5. La legge regionale detta altresì norme in ordine all'attestazione della intervenuta approvazione della legge statutaria ai sensi dell' articolo 123 della Costituzione Sito esterno, alla pubblicazione della legge medesima a fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo.
6. L'abrogazione dello Statuto è ammessa solo se accompagnata da un nuovo Statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali.

Note del Redattore:

Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell' art. 123 della Costituzione Sito esterno.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 ottobre 2004 e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004. L'art. 45, comma 2, terzo periodo così recitava: "La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 2, comma 1, lettera f), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 13, comma 1, lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 15, comma 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 17 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 19 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 24, comma 4, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 26, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 28, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 49, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 62, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 2006, n. 1 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato in cancelleria il 1° giugno 2005, in riferimento agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

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