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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 106 dell' 1 agosto 2005

Art. 26
Qualificazione dei tirocini
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.
2. Le Province, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;
d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le parti sociali.

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