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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 106 dell' 1 agosto 2005

Art. 31
Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato
1. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato. Tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno.

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