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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 106 dell' 1 agosto 2005

SEZIONE III
POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Art. 17
Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità
1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale.
2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:
a) partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali operanti in materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e dei loro consorzi;
b) integrazione fra attività formative, misure di accompagnamento e tutoraggio, nonché azioni di politica attiva per il lavoro;
c) integrazione fra le attività di cui alla lettera b) ed i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato, degli strumenti della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), fra i quali, in particolare, i piani di zona previsti all'articolo 29 della stessa legge.
3. La Giunta regionale, al fine di consentire pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione da parte delle persone con disabilità dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:
a) criteri generali e requisiti delle convenzioni per l'inserimento delle persone con disabilità;
b) criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie delle persone con disabilità;
c) criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di lavoro, nonché per la concessione ai lavoratori con disabilità impegnati in attività autonome degli assegni di servizio e formativi di cui alla sezione I e di contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarità organizzative delle piccole e medie imprese;
d) le modalità di pagamento, riscossione e versamento di esoneri e sanzioni al fondo di cui all'articolo 19.
4. La Regione esercita, con il supporto delle Province, anche in collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, nonché con le loro federazioni, funzioni di osservatorio degli interventi di integrazione al lavoro delle persone con disabilità e delle azioni attuate ai sensi della presente legge e ne mette a disposizione i risultati, anche al fine di realizzare la conferenza di cui all'articolo 18, comma 2.
Art. 18
Partecipazione
1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone con disabilità quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e con le loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente sezione.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e le Aziende unità sanitarie locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.
3. La conferenza di cui al comma 2 può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni delle persone con disabilità e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere altresì invitati responsabili ed operatori dei servizi di integrazione lavorativa, sociale, nonché delle Aziende unità sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 17, comma 4.
4. Le Province realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale.
5. Possono partecipare ai lavori della Commissione di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti, designati in misura che garantisca il rispetto del principio di pariteticità, delle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale, con diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie relative alla disabilità.
6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 è istituito il comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 469 del 1997 Sito esterno. Di esso fanno parte almeno due esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale.
Art. 19
Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità
1. È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità.
2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della legge n. 68 del 1999 Sito esterno, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.
3. La Regione, anche con il concorso delle Province, promuove opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento delle persone con disabilità e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.
4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle Province le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo.
5. Le Province svolgono la programmazione delle risorse di cui al comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui all'articolo 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.
Art. 20
Assunzioni e convenzioni
1. Le Province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno. Le Province possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.
2. Le convenzioni, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono essere riferite alla totalità o a parte della quota d'obbligo.
3. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle percentuali previste dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 68 del 1999 Sito esterno. Tali percentuali sono modificabili esclusivamente a fronte di specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.
Art. 21
Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonché la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, individua con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva.
2. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni migliorative per le persone con disabilità.
3. Per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli obblighi di assunzione già previsti dalla legge n. 68 del 1999 Sito esterno, nonché le convenzioni eventualmente stipulate dalle Province, fino alle scadenze in esse individuate.
4. La Giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche specialistiche, definisce altresì la percentuale minima dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della complessiva quota di riserva delle amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 22
Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali
1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all'articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 Sito esterno e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.
2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.
3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a).
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti condizioni:
a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;
b) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all'articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno;
c) individuazione da parte delle Province dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con altra disabilità che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l'organismo di concertazione sociale di cui all'articolo 18, comma 4;
d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.
5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere stipulate da ogni Provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le Province interessate.
6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con le attività delle commissioni di cui alla legge n. 104 del 1992 Sito esterno, con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.
7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno, eventualmente emergenti, attraverso:
a) assunzioni, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 20 entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse;
b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4;
c) stipula di convenzioni di cui all'articolo 20, ovvero con il ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla legge n. 68 del 1999 Sito esterno.
8. La Giunta regionale approva criteri e modalità per l'avvio di sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 21, comma 1, delle possibilità di inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo.
9. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di gravità di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonché le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 Sito esterno, (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 68 del 1999 Sito esterno.

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