LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
Art. 26 octies
(aggiunto da art. 19 L.R. 30 luglio 2015, n.14 poi sostituito da art. 10 L.R. 4 marzo 2019, n. 1)
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).