LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
INDICE

Art. 23 - Orientamento al lavoro
Art. 24 - Tirocini
Art. 25 - Destinatari e durata dei tirocini
Art. 26 - Soggetti promotori
Art. 26 bis - Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio
Art. 26 ter - Procedura di autorizzazione e verifica regionale e qualificazione dei tirocini
Art. 26 quater - Indennità di partecipazione
Art. 26 quinquies - Monitoraggio e vigilanza
Art. 26 sexies - Sanzioni verso il soggetto promotore
Art. 26 septies - Sanzioni verso il soggetto ospitante
Art. 26 octies - Norma di rinvio
Art. 26 novies - Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione