Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 30
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui all' articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno.
2. Per queste finalità la Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con Università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative.
3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La Giunta regionale, anche attraverso le intese con i soggetti di cui al comma 2, definisce standard della formazione nel contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.

Espandi Indice