LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 49
Conformità alle disposizioni comunitarie
1.
Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di quelli, di cui all'articolo 10, destinati alle persone e di quelli rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea del regime di aiuti in essa previsto.