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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 50
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 45 del 1996.
3. Fino all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 17, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate, in materia, dalla Giunta regionale in attuazione della legge n. 68 del 1999 Sito esterno e della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).
4. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, si applicano integralmente, in relazione ai tirocini, le norme di cui alla legge n. 196 del 1997 Sito esterno.
5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003 Sito esterno, continuano ad applicarsi le norme di cui all' articolo 16 della legge n. 196 del 1997 Sito esterno e di cui all' articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
6. Nelle more dell'approvazione dei criteri, requisiti e modalità per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 35 le Province continuano a garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32.
7. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 34, comma 3 e dei criteri operativi di cui all'articolo 37, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province.
8. Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici di cui all'articolo 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni ivi previste l'integrazione dei componenti degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, è attuata mediante invito ai componenti delle commissioni regionali di cui all' articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998 Sito esterno.

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