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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità come definita dalla presente legge, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.
2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle Province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 Sito esterno (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell' articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
Art. 2
Finalità
1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:
a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili che contribuiscano alla qualità della vita dei lavoratori, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
e) promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, svantaggiate, a rischio di esclusione;
f) superare le discriminazioni fra uomini e donne nonché le altre forme di discriminazione nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;
i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione;
j) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 24 Marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
k) promuovere parità di condizioni per i lavoratori nell'accesso al credito.
2. La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche di sviluppo economico, per l'innovazione e la competitività, nonché per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:
a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;
b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale;
c) collaborazione istituzionale con gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate;
d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, in particolare con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) agli articoli 51 e 52, nel rispetto del principio di pariteticità;
e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle associazioni delle persone con disabilità, alle organizzazioni del terzo settore, agli ordini e collegi professionali.
4. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi e migliorativi dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina nazionale. La Regione persegue altresì, in collaborazione con le Province, il miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonché la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza.

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