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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 41
Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), al fine di conseguire una maggiore economicità di gestione il personale degli Enti locali, già adibito allo svolgimento di attività connesse al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere comandato presso i gestori di detti servizi.
2. L'attivazione del comando previsto al comma 1 è subordinata alla richiesta del personale interessato. L'onere del comando è a carico del soggetto gestore del servizio.

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