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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Testo coordinato con le modifiche apportate:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

L.R. 29 marzo 2013, n. 3

Definizione di animale di affezione
1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;
b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 Sito esternoe dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

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