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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Testo coordinato con le modifiche apportate:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

L.R. 29 marzo 2013, n. 3

Art. 5

(sostituito comma 3 e modificato comma 5 da art. 45 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 , modificati rubrica, commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , infine ancora sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
1. Per strutture connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

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