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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE(1)

Art. 11

(modificato comma 2 da art. 6 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Controllo dei colombi liberi urbani
1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani predisposti dalle Province. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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