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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE(1)

Art. 8
Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.
2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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