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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE(1)

Art. 12
Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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