LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate:
Art. 10
Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.