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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

TITOLO V
SANZIONI IN MATERIA DI FLORA E POLIZIA FORESTALE
Art. 62
Sanzioni in materia di flora regionale protetta
1.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 1977 è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione."
Art. 63
Sanzioni in materia di polizia forestale
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 Sito esterno, per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio regionale si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 Sito esterno (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967 Sito esterno, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del 1967 Sito esterno, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

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