LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 18 febbraio 2005
Art. 1
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.