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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 18 febbraio 2005

Art. 1
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

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