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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 18 febbraio 2005

Art. 10
Indennità
1. Al Garante spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modifiche. Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 e successive modifiche.

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