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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 18 febbraio 2005

Art. 11
Relazioni e pubblicità
1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta.
2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

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