LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 18 febbraio 2005
Art. 13
Organizzazione
1. Con regolamento regionale possono essere determinati:
a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;
b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia;
c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.