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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato06/02/2007
2. Testo Originale18/02/2005
3. Allegato27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/09/2011

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 6 febbraio 2007 n. 1

L.R. 27 settembre 2011 n. 13

Programmazione delle attività del Garante
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.
3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.
4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.

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