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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 10 febbraio 2006

Art. 2
Oggetto e definizioni
1. La presente legge individua:
a) le procedure per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle condizioni fissate dall'articolo 27 del decreto legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;
b) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;
c) le autorità competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli Organismi tecnici incaricati di supportare le autorità di cui alla lettera c);
e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
f) le modalità di organizzazione di un'anagrafe delle sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di consentirne un'effettiva conoscenza;
g) le modalità di organizzazione della rete regionale di controllo della radioattività ambientale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'espressione del parere al competente Ministero nell'ambito del procedimento di rilascio del nullaosta di Categoria A e del nullaosta per le installazioni di deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi previsti rispettivamente dall'articolo 28 e dall'articolo 33 del decreto legislativo.
3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le definizioni di cui al Capo II del decreto legislativo.
4. Per pratica deve intendersi un'attività omogenea, in relazione alle finalità di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, svolta in una sede operativa identificata per via e numero civico. Nel caso di aziende in cui le pratiche comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti siano svolte in edifici separati, identificati però dallo stesso indirizzo, dette pratiche si considerano ognuna soggetta a specifico nullaosta preventivo.

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