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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 10 febbraio 2006

Art. 3
Autorità competente
1. Il nullaosta preventivo di Categoria B di cui all'articolo 29 del decreto legislativo per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità della ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature,della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
2. L'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo è rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento.
3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo.

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