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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 10 febbraio 2006

Art. 4
Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti devono essere presentate al Comune territorialmente competente. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le informazioni che devono essere contenute nelle richieste di nullaosta preventivo e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
3. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nullaosta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
4. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall'autorità competente, di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997 Sito esterno), acquisito il preventivo parere dell'Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.

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