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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/02/2006
2. Testo Originale10/02/2006

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/05/2021

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 5
Organismi tecnici
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono presso i Dipartimenti di Sanità pubblica appositi Organismi tecnici che operano a supporto delle autorità competenti al rilascio del nullaosta preventivo e delle autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti.
2. Gli Organismi provvedono, ai sensi dell'articolo 4, all'espressione dei pareri tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri hanno, in particolare, ad oggetto:
a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l'esercizio delle pratiche;
b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela della popolazione e dell'ambiente.
3. Lo svolgimento dell'istruttoria preordinata al rilascio dei pareri da parte degli Organismi tecnici di cui al presente articolo è effettuata dal Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente che si avvale dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente ARPA dell'Emilia-Romagna).
4. Il Direttore generale della Azienda Unità sanitaria locale nomina i componenti dell'Organismo tecnico, che è presieduto dal Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica o da suo delegato.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli Organismi tecnici di supporto, prevedendo che in tali Organismi venga garantita la presenza delle competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell' articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 2000, per il rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.

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