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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'articolo 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 Sito esterno, alla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 Sito esterno, e conformemente all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Sito esterno (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, intende assicurare la conservazione della fauna minore di cui al comma 2, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chirotteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.
3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane:
a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;
b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;
d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.

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