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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006

Art. 6
Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che richiedono particolari misure di conservazione.
2. Le specie comprese nell'Elenco regionale, di cui al comma 1, sono considerate particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. L'Elenco regionale di cui al comma 1, viene aggiornato, dalla Giunta regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o particolari programmi di conservazione, sentite le Province, gli Enti di gestione delle aree protette, gli istituti universitari, le associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute con Decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le associazioni che perseguono finalità di tutela ambientale e di protezione animale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").

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