LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006
Art. 8
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai corpi e servizi di polizia locale, al Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed ai guardiaparco, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005.
2. Tale vigilanza spetta inoltre alle guardie ecologiche volontarie, agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986
, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi riconosciuti da leggi nazionali e regionali.
