LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma IV, della Costituzione , promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura.