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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione d'infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.

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