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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

Art. 5
Delimitazione e segnalazione delle aree
1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone.
2. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1 dovranno, inoltre, garantire i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilità dall'esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le caratteristiche tecniche delle recinzioni che avranno le aree private o pubbliche destinate alla pratica del naturismo.

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