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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma IV, della Costituzione Sito esterno, promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura.
Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione d'infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.
Art. 3

(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Aree pubbliche destinate al naturismo
1. Le autorità comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti. Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturismo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive.
3. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.
Art. 4
Aree private destinate al naturismo
1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio marittimo, dovranno attenersi, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e dalle altre leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.
2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 5 della presente legge.
Art. 5
Delimitazione e segnalazione delle aree
1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone.
2. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1 dovranno, inoltre, garantire i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilità dall'esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le caratteristiche tecniche delle recinzioni che avranno le aree private o pubbliche destinate alla pratica del naturismo.

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