LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 185 del 20 dicembre 2006
Art. 2
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:
a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.