LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 185 del 20 dicembre 2006
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - | Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; |
divisione 40 - | Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore; |
divisione 64 - | Poste e telecomunicazioni; |
divisione 65 - | Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); |
divisione 66 - | Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie; |
divisione 67 - | Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni. |
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 2
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:
a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
Art. 3
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 4
Abrogazione di norme
1. È abrogato il comma 1 bis dell'articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.