LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 24 marzo 2022
Art. 1
Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
1.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - | Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; |
divisione 40 - | Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore; |
divisione 64 - | Poste e telecomunicazioni; |
divisione 65 - | Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); |
divisione 66 - | Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie; |
divisione 67 - | Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni. |
2.
L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.